LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228
Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013).
Comma 301
301.
L'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' sostituito dal seguente:
«Art.
16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri
del trasporto pubblico locale). - 1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il
Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del
trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto
ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito derivante
dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
compartecipazione e' applicata alla previsione annuale del predetto gettito,
iscritta nel pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, ed e'
stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura
tale da assicurare, per ciascuno degli anni
2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l'equivalenza delle risorse del
Fondo stesso al risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle
seguenti risorse:
a)
465
milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di euro per l'anno 2014, 507
milioni di euro annui a decorrere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione
al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla
benzina, per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla benzina
destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
c)
risorse
derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 21, comma
3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, ivi comprese quelle
di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono abrogati:
a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell'articolo 21
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive: modificazioni;
d) il comma 3 dell'articolo
30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni
attribuite ai sensi della legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i
criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del
Fondo di cui al comma 1. I
criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilita' nei territori anche con differenziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:
a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'
efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto
pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra
ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti
in eccesso in relazione alla domanda e il
corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali
appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di
monitoraggio e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali
destinati a investimenti o a servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,
procedono, in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui al comma 3, all'adozione di
un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di
trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro
centottanta giorni dalla predetta data, le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in
relazione al mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al
netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio nel rispetto dello
stesso rapporto tra ricavi e costi. A seguito
della riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio gia'
stipulati da aziende di trasporto,
anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di
revisione.
5.
Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza
unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite le risorse del
Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli
effetti prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4,
nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse e' effettuato
sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, previa adozione del piano di
riprogrammazione di cui al comma 4 da parte delle regioni a statuto ordinario.
6.
Nelle
more dell'emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, e' ripartito a titolo di
anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello
stanziamento del Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di
integrazione, di saldo o di compensazione con gli anni successivi a seguito dei
risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraverso
gli strumenti di monitoriaggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a
statuto ordinario e' disposta con cadenza mensile.
7.
A
decorrere dal 1°
gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti
servizi ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via
telematica e con cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi
dell'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati
economici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela dei
dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un
sistema informativo per la verifica dell'andamento del settore, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere
certificati con le modalita' indicate con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro dell'interno. I contributi pubblici e i
corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende
di trasporto pubblico e ferroviario che
non trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate.
8.
Le
risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalita' diverse da
quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario.
Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente
all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi
e sulle modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente
articolo, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
9. La regione non puo' avere
completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l'equilibrio
economico della gestione e l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i
criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di
Conferenza unificata, sono stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico:
a) le modalita' di redazione
del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di commissari ad acta;
b) la decadenza dei
direttori generali degli enti e delle societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; c) le verifiche sull'attuazione del piano e dei
relativi programmi operativi, anche con l'eventuale nomina di commissari ad acta».
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